sabato 30 novembre 2013

APE: NIENTE BOLLO E NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO. SERVE VERAMENTE PER TUTTI I TIPI DI IMMOBILI?

L'attestato di prestazione energetica che deve essere necessariamente allegato ai contratti di vendita e locazione non è soggetto ad imposta di bollo e di registro, tranne in casi specifici. A chiarirlo è stata l'agenzia delle entrate cercando di rispondere ad alcune delle tante domande sull'ape sia per quanto riguarda i contratti di locazione, sia per i contratti di compravendita.
Contratto di locazione
Al momento della registrazione di un contratto di locazione, i soggetti possono scegliere se procedere alla registrazione in formato cartaceo presso un ufficio dell'agenzia del territorio, oppure in maniera telematica attraverso le applicazioni disponibili sul sito delle entrate, locazioni web, siria e iris. In questo caso, dato che non è previsto l'invio di allegati, lo stesso può avvenire in un secondo momento presso un ufficio dell'agenzia, insieme al certificato che attesti l'avvenuta registrazione telematica
Contratto di compravendita
L'ape non è soggetto a imposta di bollo, tranne il caso in cui si tratta di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si deve applicare un'imposta di 16 euro per ogni foglio. Nemmeno l'imposta di registro è dovuta, eccetto il caso in cui dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decide di registrare l'ape. in questo caso l'importo da pagare è di 168 euro.
Ricordiamo inoltre,  che non è obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica nei casi in cui è la sua dotazione a non essere richiesta, il consiglio nazionale del notariato infatti, ha diffuso un elenco di casi in cui un immobile può evitare di allegare l'ape nei contratti e negli atti che lo riguardano:
  1. tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  2. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  3. i fabbricati industriali e artigianali;
  4. i fabbricati agricoli non residenziali;
  5. gli edifici che non sono compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  6. gli edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo. ovvero tutti gli edifici e i manufatti che non siano destinati alla permanenza e/o all'attività di persone;
  7. i ruderi, purché siano definiti come tali nell'atto notarile;
  8. i fabbricati al grezzo, dichiarati come tali nell'atto notarile;
  9. gli edifici marginali, ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali, come portici o pompeiane;
  10. gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili;
  11. i manufatti, comunque non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art 2 lett. a) del dlgs 192/2005.
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